martedì 30 marzo 2010

regionali 2010: vittoria di PdL e Lega

L'atteso pareggio non c'è stato: nonostante l'elevate astensione un vincitore c'è, come ha riconosciuto anche Di Pietro, il PdL e la Lega.
Non solo stravince in Lombardia e Veneto, non solo prende Campania e Calabria, regioni malgovernate dalla sinistra (basti pensare ai rifiuti in Campania), ma si prende pure il Piemonte e il Lazio. E' cappotto.
La sinistra ha candidato la Bonino, sfida alla gerarchia ratzingeriana, ma il miracolo si è compiuto: nonostante gli attacchi alla presentazione delle liste e nonostante gli attacchi (dalla Germania e dagli Stati Uniti) contro il Papa. Evidentemente vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole.

mercoledì 17 marzo 2010

pasticcio liste: riepilogo ben documentato

                                     Sommario
      - Riepilogo cronologico degli avvenimenti              Pag. 3
      - Fatti, stranezze e domande                           Pag. 8
      - Esempio confronto firme Formigoni/Penati             Pag. 10      (*)
      - Citazioni                                            Pag. 12
      - Selezione rassegna stampa                            Pag. 13
(*): Gli schemi allegati riportano estratti dei moduli di raccolta firma della lista
     Per la Lombardia e della Lista Penati Presidente.
     A tutela della privacy e nel rispetto dei dati sensibili, si è provveduto a co-
     prire i dati personali ed anagrafici, lasciando evidenza solo delle anomalie
     non riconducibili alle persone fisiche.
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                RIEPILOGO CRONOLOGICO DEGLI AVVENIMENTI
                                      SABATO 27 FEBBRAIO
Alle ore 9,30 gli Onn. Guido Podestà e Massimo Corsaro presentano la lista “Per la Lombardia”,
a sostegno della candidatura di Roberto Formigoni, alla Commissione Elettorale Centrale presso
la Corte di Appello di Milano corredata da 3.935 sottoscrizioni e dai certificati di iscrizione alle
liste elettorali dei firmatari.
Alle ore 11,50 lo stesso Ufficio Centrale Regionale attesta di avere svolto primo esame
provvisorio degli atti.
                                    DOMENICA 28 FEBBRAIO
Alle ore 12,00 la Commissione certifica di avere disposto tutti gli accertamenti e di ”accettare la
lista”.
Nell’indicazione puntuale degli accertamenti disposti viene esplicitamente scritto che “L’Ufficio
Centrale … conteggia le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista; accerta
la regolarità delle autenticazioni delle predette firme ed il possesso, da parte dei sottoscrittori
del requisito di elettore della Regione, … verifica che per tutti i candidati siano stati presentati i
certificati elettorali…”.
Alle ore 15,00 il decreto di ammissione è consegnato al delegato della lista “Per la Lombardia”.
Contemporaneamente E SENZA CHE NESSUNO NE ABBIA DATO AVVISO AI
DELEGATI DELLA LISTA PER PREVEDERE LA PRESENZA DI PROPRIO
PERSONALE A CONTROLLO DELLE OPERAZIONI, esponenti della Lista Bonino
Pannella – dopo aver chiesto accesso agli atti – operavano per tutta la giornata di domenica un
controllo sui moduli da noi presentati.
                                         LUNEDI’ 1 MARZO
Alle ore 9,30 venivamo informati dell’avvenuta presentazione di un esposto dei Radicali presso
la Commissione Centrale (che come dimostrerà la successiva sentenza del TAR non era
giuridicamente legittimata a riceverlo).
Alle ore 14,19 la Commissione Centrale ci consegnava deliberazione con la quale disponeva la
NON ammissione della Lista “per la Lombardia” perchè “ha riscontrato che le doglianze (dei
radicali, ndr) risultano fondate con riferimento alle voci indicate nel relativo esposto”.
In pratica, a seguito di una seconda analisi che – come ancora dimostrerà il TAR - la
Commissione non poteva più effettuare, ci venivano cancellate ben 514 firme per presunte
irregolarità formali nella procedura di autenticazione delle firme stesse (136 per mancanza di
timbro tondo sui moduli, 121 per mancanza di data sull’autentica, 229 per mancanza del luogo
dell’autentica, 28 per mancanza della qualifica dell’autenticante).
                                        MARTEDI’ 2 MARZO
Alle ore 12,55 presentavamo istanza di riesame presso la Commissione Centrale Elettorale
avverso la delibera di esclusione rilevando – tra l’altro – come le presunte irregolarità
contestateci non fossero tali, dal momento che più sentenze del Consiglio di Stato e di diversi
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TAR, innovando la originaria dottrina in materia di certificazioni, esplicitamente affermavano
come la mancanza di uno dei requisiti addebitatici NON COSTITUISCE ELEMENTO DI
NULLITA’ DELL’AUTENTICA.
                                        MERCOLEDI’ 3 MARZO
Alle ore 17,15 la Commissione Centrale ci notifica la deliberazione con la quale rigetta il ricorso
con un testo dal quale apprendiamo che le firme considerate valide sarebbero ulteriormente
diminuite poiché “… a fronte del dichiarato detto numero di presentatori (3.935), l’Ufficio ha
conteggiato in effetti un minor numero di sottoscrizioni prodotte, pari a 3.872; e in questo
ambito, procedendo a ulteriori controlli (che l’Ufficio NON era più legittimato ad operare a
sensi di legge, ndr), ha ritenuto valide 3.628 sottoscrizioni”.
Da notare che, mentre noi non eravamo a conoscenza di tutto ciò sino alla presa d’atto della
delibera, l’esponente radicale Marco Cappato, in diretta televisiva alla trasmissione “Linea
d’Ombra”, in onda sull’emittente Telenova alle 22,00 di martedì 2 marzo, asseriva in diretta che
il numero delle firme per Formigoni era ancora ridotto perché un controllo successivo ne aveva
tolte altre 300!…
Nello stesso deliberato, sul merito delle motivazioni da noi addotte, si legge ancora: “.. detto
obiettivo di verifica non sembra ragionevolmente conseguibile da questo ufficio, per la natura di
quest’ultimo e la celerità delle operazioni ad esso demandate, mediante accertamenti di
carattere sostanziale in ordine all’effettività delle sottoscrizioni, ma soltanto attraverso riscontri
meramente formali e documentali”.
Da un lato quindi non si dichiarano idonei a verificare, dall’altro per 2 volte in 51 ore ritengono
di escludere dalla competizione il Presidente della Regione Lombardia…
Alle 17,30 formalizziamo nostra richiesta di accesso agli atti sulle firme presentate da noi e da
tutte le liste ammesse.
                                          GIOVEDI’ 4 MARZO
Alle ore 9,30 l’On. Massimo Corsaro, il capogruppo del PDL in Regione Paolo Valentini
Puccitelli ed il vice capogruppo On. Roberto Alboni, accompagnati da un gruppo di 30 volontari,
hanno fatto accesso ai locali della Corte d’Appello per procedere alla verifica delle firme,
cominciando ad esaminare quelle prodotte per la candidatura di Roberto Formigoni.
Dall’esame si rileva come le ulteriori 307 firme misteriosamente cassate oltre i termini, si
riferiscono a casi paradossali, quali il mancato riconoscimento di firme perché nella casella in cui
si indica il comune di nascita il nome di Mariano Comense è stato abbreviato in Mariano C.se
(come si vedrà nli allegati prodotti, alla lista Penati sono state riconosciute firme laddove
l’indicazione del comune è stato abbreviato in P.B. per intendere Peschiera Borromeo e C.M. per
intendere Cesano Maderno); o perché è stato riportato il solo primo nome di sottoscrittori il cui
certificato attesta l’esistenza di secondo nome, pur in evidente corrispondenza dei dati anagrafici;
o perché nella trascrizione dei dati sono state invertite le cifre relative al giorno e mese di
nascita; o perché per un sottoscrittore è stato indicato che il comune di nascita è Venegono,
mentre dal certificato si evince la dizione di Venegono Inferiore (a nulla valendo – per la
Commissione – la circostanza che quando il sottoscrittore è nato il comune non era ancora
frazionato, e quindi esisteva il solo Venegono); o ancora perché – in ben 51 casi – ci viene
segnalata l’assenza del relativo certificato.
Fatto quest’ultimo di gravità inaudita, perché l’Ufficio con propria dichiarazione di ammissione
attestava l’esistenza di tutti i certificati, e 3 giorni dopo segnalava la mancanza di 51 documenti.
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Ma nei 3 giorni intercorsi è stato reso possibile ad ignoti (non identificati dalla Cancelleria) di
porre mano ai nostri fascicoli senza che noi fossimo presenti né avvisati!…
Successivamente si chiede ed ottiene di poter accedere alla verifica delle firme delle altre liste,
cominciando da quelle a supporto del candidato Penati. L’Ufficio, forte di una nuova e corretta
solerzia, ci informa della necessità di avvisare i delegati della lista oggetto della nostra verifica
(circostanza che – ovviamente – non aveva trovato analogo riscontro quando, 4 giorni prima, i
radicali avevano avuto la possibilità di maneggiare le nostre carte). L’On. Corsaro dava
disposizione ai collaboratori di attendere i delegati della lista Penati e di pretendere che presso
ciascun tavolo di lavoro fosse presente un esponente di detta lista, chiedendo peraltro ai suoi
collaboratori – nel corso della verifica – di segnalare solo e soltanto le anomalie riscontrabili
adottando lo stesso criterio di valutazione in base al quale erano state cancellate le firme per
Formigoni.
Nel corso del lavoro un funzionario della cancelleria passava tra i banchi per provare a rilevare
l’identità dei collaboratori dell’On. Corsaro, che si opponeva a tale procedura avendo accertato
l’indisponibilità dello stesso Ufficio a rendere disponibili i dati delle persone che domenica 28
febbraio avevano avuto accesso alle firme della lista “Per la Lombardia”.
Con tempestività sempre più curiosa il Presidente dell’Ufficio Centrale Regionale produce un
documento nel quale precisa: “atteso che appare opportuno assicurare l’ordinato e regolare
svolgimento delle attività controllo … precisa che tale attività deve essere svolta esclusivamente
dai delegati di lista personalmente o tramite collaboratori, nel numero massimo complessivo di
sei, purchè compiutamente identificati…”. Quasi superfluo precisare che ci rimarrà in eterno il
dubbio di chi e quanti abbiano viceversa proceduto all’esame delle nostre carte.
Contemporaneamente, il delegato alla presentazione della lista provinciale di Milano “Popolo
della Libertà – Berlusconi per Formigoni” presentava richiesta di accesso agli atti per verificare
le firme presentate da tutte le liste. L’Ufficio provinciale, posto nello stesso Tribunale di Milano
al piano inferiore rispetto a quello ove ha sede la Corte di Appello, rigettava la richiesta in
quanto la stessa è rivolta “all’ottenimento di dati ritenuti sensibili, inoltrata da soggetto che non
vi ha interesse” (!…).
Dall’esame compiuto lungo le giornate di giovedì e venerdì è stato riscontrato che – se gli stessi
criteri (sbagliati!) fossero stati adottati per tutti - si sarebbero determinati almeno i seguenti
effetti:
     -   Nelle firme per Penati sono stati rilevati non meno di 824 casi analoghi a quelli contestati
         a Formigoni, tanto da far cadere anche la Lista Penati al di sotto del minimo prescritto di
         3.500 firme;
     -   Le stesse mancanze formali a noi contestate nell’autenticazione delle firme risultano
         negli atti di collegamento delle liste provinciali del PD di Lecco, dei Verdi di Como,
         dell’IDV di Varese e del PSI di Pavia (ovviamente tutte liste regolarmente ammesse
         mentre la nostra è stata cassata per due volte dalla Commissione);
     -   L’autenticazione dell’atto principale della lista “5 stelle – Beppe Grillo” (decaduto il
         quale perderebbero efficacia tutte le altre firme raccolte negli atti separati allegati ad un
         documento che non esisterebbe più) risulta priva sia del luogo che della data
         dell’autentica da parte del Cancelliere della Corte d’Appello di Brescia, come si evince
         dalla riproduzione di seguito;
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    -   La lista a sostegno del candidato Vittorio Agnoletto include centinaia di firme (non
        ancora totalizzate al momento) le cui autentiche comporterebbero le stesse mancanze a
        noi contestate, senza ovviamente che in questo caso la Commissione abbia eccepito
        alcunché.
Contemporaneamente, alle ore 12,00 i legali della lista “Per la Lombardia” (Prof. Avv. Ernesto
Staiano, Avv. Bruno Santamaria e Avv. Luca Giuliante) provvedevano a depositare al TAR della
Lombardia il ricorso contro e nei confronti dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di
Appello di Milano ed altri, per chiedere “previa sospensione della loro efficacia da adottarsi
anche con Decreto Presidenziale,di annullare, con ogni conseguenza di legge, i provvedimenti
impugnati”. Lo stesso faceva con atto autonomo il Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto in
qualità di legale del Presidente della Regione On. Roberto Formigoni.
Prima di ribadire le argomentazioni di merito già addotte in sede di istanza di riesame, il ricorso
adduce quale primo motivo di sostanza la incapacità giuridica di presentare istanza contro un
provvedimento di ammissione di lista elettorale, nonché la mancanza di titolo da parte della
Commissione Regionale di rivedere un provvedimento già assunto in tal senso (si ricorda in
questo senso che le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature riguardanti
l’Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale nelle regioni a statuto
ordinario” emesse dal Ministero dell’Interno, ai paragrafi 27 e 28 esplicitamente prevedono che
“le decisioni degli Uffici centrali che possono essere impugnate sono esclusivamente quelle che
importano un’eliminazione di liste o di singole candidature” e che “L’impugnativa è limitata alle
sole decisioni con cui sono state eliminate liste di candidati oppure singoli candidati; pertanto
gli unici soggetti legittimati a ricorrere sono i delegati della lista alla quale si riferisce la
decisione di esclusione della lista o di candidati”).
                                        VENERDI’ 5 MARZO
Alle ore 9,45 – con prosecuzione sino alle 17,15 - riprendono le operazioni di controllo eseguite
dai collaboratori dell’On Corsaro presso la Corte d’Appello.
Il TAR della Lombardia fissa per le ore 9,30 di sabato 6 Marzo l’udienza per la discussione sulla
richiesta di sospensiva presentata dalla Lista Per la Lombardia.
Nel corso del lavoro in Corte d’Appello, in modo fortuito e senza che nessuno gliene dia notizia
formale, l’On. Corsaro (delegato della Lista per la Lombardia) scopre che la Commissione
Centrale ha fissato per le ore 17,00 l’estrazione degli ordini di lista dei candidati sulle schede.
Formalizza quindi in via immediata una istanza di rinvio, che tenga conto del tempo necessario
per la pronuncia del TAR. L’istanza viene accolta e l’estrazione è rinviata alle ore 11,00 di
lunedì 8 Marzo. Se non ci fosse stata l’occasionale opportunità di scoprire quanto stava
accadendo, sarebbe stata formata una scheda elettorale priva della candidatura del Presidente
Formigoni, anche se la Commissione ben sapeva che avevamo presentato ricorso al TAR…
Alle ore 22,30 il Consiglio dei Ministri approva il decreto legge recante “interpretazione
autentica di disposizioni del procedimento elettorale” e relativa disciplina di attuazione nel quale
– fra l’altro e senza alcuna novazione normativa – ribadisce il contenuto delle Istruzioni
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Ministeriali in materia di titolarità a ricorrere avverso decisione di ammissione di liste e di
impossibilità delle commissioni centrali di modificare le delibere di ammissione già assunte; è
inoltre ribadito il concetto della ininfluenza – ai fini della validità della procedura di autentica –
della mancanza delle formalità sulla base delle quali è stata esclusa la lista “Per la Lombardia”,
in questo riaffermando quanto da noi addotto nell’istanza di riesame prima e nel ricorso al TAR
successivamente, anche in relazione alla citata sopraggiunta giurisprudenza. Prima della
mezzanotte il Presidente della Repubblica controfirma il decreto legge.
                                          SABATO 6 MARZO
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 si svolge il dibattimento presso il TAR della Lombardia.
Alle ore 17,15 il TAR della Lombardia emette la propria ordinanza con la quale “accoglie la
formulata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati e dichiara ammessa la
lista “Per la Lombardia” alla competizione elettorale di che trattasi, come già disposto
dall’Ufficio Centrale Regionale nella decisione assunta col verbale di ammissione datato 27-28
febbraio 2010”
E’ importantissimo rilevare almeno 2 aspetti della sentenza con la quale il TAR dichiara
l’ammissione della nostra lista:
     I)     In sede di esame per l’accoglimento dell’istanza di sospensiva il TAR della
            Lombardia entra nel merito del primo dei motivi addotti nel nostro ricorso, ove si
            contestava la liceità dell’istanza presentata dai radicali e la possibilità della
            Commissione di cambiare un verdetto di ammissione già deliberato. In questo senso
            infatti si legge nella sentenza che “Ritenuto poi, quanto al merito dell’odierno
            ricorso, che appare fondata la prima censura esposta dai ricorrenti poiché il
            procedimento previsto dalla legge 108/68 non sembra lasciare spazio all’esercizio
            del potere di autotutela o, comunque, di revisione dei risultati dell’atto di ammissione
            delle liste…”; e ancora prosegue dicendo “considerato che, nel caso in esame, è
            indubbio che l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Milano
            avesse già espresso la sua decisione in termini di ammissione della lista in questione,
            come chiaramente emerge dal verbale delle operazioni elettorali relative al controllo
            della lista “Per la Lombardia” che risultano iniziate alle ore 11,50 del 27 febbraio
            2010 e terminate il giorno successivo alle ore 12,00…”
     II)    In nessun punto della sentenza, il TAR della Lombardia ha ritenuto di dover citare o
            prendere atto del sopraggiunto decreto legge del 5 marzo 2010. La decisione è stata
            sul merito delle eccezioni poste dai ricorrenti, riconoscendo che l’atto di esclusione
            della lista “Per la Lombardia” era illegittimo e quindi annullandolo.
     Ciò significa che non era mai stato efficace il provvedimento di
     esclusione e che la nostra lista è stata reintegrata perché ne ha il
     pieno diritto e legittimità, senza alcuna ausilio addotto dal decreto
     governativo.
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                                   FATTI, STRANEZZE E DOMANDE
1. L'Ufficio elettorale ha ammesso la lista Formigoni, come risulta da specifico verbale, alle ore 12
   del 28 marzo. I presentatori della lista ricevono comunicazione telefonica della ammissione alle
   ore 15,00. Il Partito radicale presenta una richiesta di accesso agli atti in un'ora imprecisata del
   28/3 non essendo stata protocollata dagli uffici della Corte d'Appello. Ottiene una
   autorizzazione per via telefonica alle ore 16 e ha a disposizione le liste degli altri partiti dalle
   16,30 alle 20,00.
   Essendo la richiesta di accesso agli atti formulata dai Radicali molto discutibile (tanto che
   quasi tutti gli Uffici elettorali in Italia l'hanno respinta), come si spiega la incredibile
   celerità con cui essa è stata concessa e per di più per via telefonica e senza alcuna
   argomentazione di merito?
2. Il Partito radicale ha chiesto l'accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 che esclude
   tassativamente all'art. 24 c.3 "le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
   dell'operato delle pubbliche amministrazioni", come puntualmente riconfermato nelle
   motivazioni del provvedimento, con il quale l'Ufficio elettorale presso la Corte d'Appello di
   Potenza ha rigettato analoga istanza d'accesso dei Radicali.
   Perché è stato autorizzato l'accesso, in difformità dal comportamento della grandissima
   maggioranza degli Uffici elettorali che in Italia hanno ricevuto analoga richiesta e in
   difformità anche dal comportamento dell'Ufficio elettorale circoscrizionale di Milano,
   della medesima Corte d'appello?
3. la legge elettorale n.108 del 1968, all'art.8 c.2 e all’art. 10 c.5 prevede che le decisioni assunte
   dall'Ufficio elettorale regionale possano essere impugnate contro la propria esclusione solo dai
   rappresentanti delle liste eventualmente escluse, come chiaramente affermato nella succitata
   deliberazione dell'Ufficio elettorale di Potenza che, rigettando l'istanza di accesso agli atti,
   afferma: "l'istanza non appare funzionale alla proposizione di ricorso contro l'esclusione della
   propria lista ..... e l'art. 10 della 1.108/68 ammette la proposizione di ricorsi esclusivamente nei
   confronti di provvedimenti di esclusione di liste o candidati e non anche nei confronti di
   provvedimenti di ammissione di liste o candidati concorrenti).
   Perché l'Ufficio elettorale ha consentito al Partito radicale di presentare ricorso non sulla
   propria esclusione, ma sulla regolarità della documentazione di un'altra lista?
4. Il Partito radicale ha presentato all'Ufficio elettorale un esposto che è stato fatto proprio
   dall'Ufficio ed ha portato alla esclusione della lista Formigoni.
   Quale articolo della legge elettorale consente tale procedura, dal momento che l'art. 8
   della stessa legge dichiara che la funzione dell'Ufficio in questa fase termina con la
   dichiarazione di ammissione, che era già stata emessa in data 28 febbraio?
5. l'Ufficio elettorale regionale alle ore 12,00 del 28 febbraio ha certificato di aver esaminato la
   documentazione del listino Formigoni e, essendo tutto in regola, di ammetterlo alla
                                                                                                      8
    consultazione elettorale. la stessa procedura viene seguita per tutte le liste ammesse.
    Dopo l'esposto dei Radicali presentato l'l marzo, l'Ufficio ammette di:
        a.   non aver visto la mancanza di timbri su 136 firme
        b.   non aver notato la mancanza della data di autentica su 121 firme
        c.   non aver rilevato la mancata indicazione del luogo dell'autentica su 229 firme
        d.   non aver constatato la mancanza della qualifica dell'autenticante in 28 firme.
    Un totale dunque di 514 errori. Lo stesso Ufficio, in data 3 marzo, rispondendo al ricorso
    presentato dalla Lista Formigoni il 2 Marzo, oltre che respingerlo dice di aver fatto un
    riconteggio, ammettendo di aver commesso un errore di 63 firme, e fissa il numero definitivo di
    esse in 3872, di cui evidenzia la non validità per 244, senza spiegarne la motivazione.
    Riassumendo: rispetto al 28 febbraio in cui l'Ufficio ha verificato come regolari 3935 firme,
    esso ne annulla 514 1'1 Marzo su indicazione dei Radicali e altre 307 in data 3 Marzo.
    Come e da chi è stato fatto un lavoro cosi approssimativo di verifica delle liste e chi
    garantisce che anche le liste su cui non ci sono state contestazioni non contengano ugual
    numero di errori non rilevati?
6. Alcuni Uffici elettorali, fra cui quello centrale circoscrizionale presso lo stesso Tribunale di
     Milano, hanno negato l'accesso agli atti richiesto da liste concorrenti richiamando (giustamente)
     la normativa sulla privacy: "L'Ufficio centrale circoscrizionale del tribunale di Milano
     considerato che la documentazione oggetto della richiesta contiene dati sensibili e riservati di
     soggetti terzi.. .. rigetta lo richiesta. Milano 4 marzo 2010).
    E' giusto che L'Ufficio elettorale regionale abbia consentito ad un partito di vedere o
    fotocopiare e, quindi, divulgare elenchi contenenti dati sensibili come, ad esempio, recapito
    e numero di documento di identità oltre che il convincimento politico di migliaia di
    cittadini, senza il loro consenso né la loro autorizzazione? Tale procedura non configura
    un reato penale per violazione della privacy come tutelata dal D. lgs 196 del 2003?
7. I presentatori della lista Formigoni sono stati tenuti all'oscuro della autorizzazione concessa ai
    Radicali di verificare la loro documentazione.
    Perché la verifica delle liste concorrenti è stata autorizzata al Popolo della libertà solo in
    presenza dei rappresentanti di tali liste e sotto sorveglianza degli uffici, mentre la verifica
    della lista PDL è stata consentita ai Radicali senza la presenza di testimoni?
8. L'esposto dei Radicali aveva evidenziato errori analoghi a quelli ipotizzati per Lista Formigoni
     anche nella lista Penati
Come mai non è stata fatta sulle liste Penati la stessa revisione che ha portato alla esclusione
della lista Formigoni, mentre le verifiche fatte dai rappresentanti della Lista Formigoni su tali
liste hanno evidenziato errori (se si adotta lo stesso criterio contestato) in più di 800 firme, non
rilevati dall'Ufficio?
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                                       HANNO DETTO:
Valerio Onida, ex presidente della Corte Costituzionale, osserva che «i rilievi sono deboli,
toccano formalità non essenziali, che potrebbero essere regolarizzate. Anche nell’interpretazione
della legge il buon senso è un grande criterio» (repubblica.it). E a ilsussidiario.net spiega: «Se devo
presentare mille firme ma arrivo con 999, sbaglio, ma irregolarità su timbri e certificazione dei
luoghi in cui l’autenticazione è avvenuta non dovrebbe portare ad escludere la lista, al massimo ad
una sua regolarizzazione».
Massimo Cacciari, sindaco di Venezia del PD, a CNR media sostiene: «Un risultato elettorale
che si configurasse nell’assenza di candidati fondamentali sarebbe un risultato politicamente
inattendibile».
Mario Adinolfi, esponente PD, dichiara: «a me i giudici che impediscono a Roberto Formigoni
di candidarsi in Lombardia e al Pdl di candidarsi a Roma, fanno venire in mente un golpe»
(marioadinolfi.ilcannocchiale.it).

mercoledì 10 marzo 2010

svelenire il clima

Non ho molte informazioni di prima mano, ma occhio e croce, i toni usati oggi da Berlusconi mi lasciano perplesso. Mi chiedo se almeno nel Lazio non siano davvero state commesse leggerezze gravi. E se, una volta incassato il successo col TAR della Lombardia, non sarebbe meglio abbassare i toni e cercare di svelenire il clima.
Già l'avere fatto quel decreto-legge è avere creato un precedente non bello.
Adesso diamoci un attimo una calmata. Tutti. Magari ritirando il decreto, lasciandolo cadere. E parlando di contenuti, senza continuare a stare su questo polverone.

p.s.
Apprendo con amarezza l'episodio del contestatore (Carlomagno) strattonato da La Russa: troppo nervosismo. Questo mi convince ancora di più della importanza di svelenire il clima.

domenica 7 marzo 2010

Decreto salvaliste

Non c'è dubbio che sarebbe stato meglio evitare un decreto. Ma forse era il male minore, data la situazione creatasi.
Se davvero si tratta di interpretazione di regole esistenti e non di nuove regole, allora il male è davvero contenuto.
Certo, l'ideale sarebbe stato chiarire tutto prima che il gioco iniziasse. Con qualcosa del tipo: se si riscontrano (piccole) irregolarità (facilmente) sanabili esse possono essere sanate
  • entro tempi contingentati e brevi
  • dietro pagamento di sanzione.
Diverso sarebbe il caso di far firmare dei morti o degli assenti, o dei non-volenti. Ma che un partito come il PdL non abbia, tra i 12 milioni di lombardi, nemeno 3500 presentatori è una barzeletta che fa ridere i polli. Le irregolarità, in Lombardia, sono sanabili. E facilmente.

giovedì 4 marzo 2010

pasticciaccio liste

il fatto, nella sua puntualità

Errori da ambo i lati:

dal lato PdL

  • errori di leggerezza, probabilmente, nell'apparato organizzativo
  • e probabilmente anche qualche divisione intestina di troppo

dal lato delle Corti di Appello

Un uso cavilloso, iperformalistico, delle regole. Che devono, ovviamente essere rispettate e fatte rispettare. Ma nei limiti del buon senso.

allargando il campo

Qualche autocritica, sostanziale, ci potrebbe stare, all'interno del PdL: troppo sicurezza. Episodi di deplorevole leggerezza si iscrivono dentro una cornice di più ampia scontatezza.

e ora

Qualche differenza tra il caso Lombardia e quello Lazio c'è: nel senso che a fronte di una maggiore scorrettezza formale (firme nemmeno presentate) la Polverini rischia molto meno. E' molto più ingiusto quello che potrebbe accadere a Formigoni, leader apprezzato dalla maggioranza dei lombardi, capo della regione più virtuosa d'Italia, reo soltanto di scorrettezze formali che non pregiudicano la sostanza.
Piuttosto la legge dovrebbe prevedere
  • una multa, per chi ha violato in modo sanabile le regole
  • e la rapida regolarizzazione di quanto fosse sanabilmente irregolare (le persone che hanno firmato senza tutti i crismi: a) esistono davvero, b)avevano diritto a firmare, c) volevano firmare)